Statuto

Benvenuti alla sezione Statuto di Brescia Host. Il nostro statuto definisce la missione della nostra organizzazione: supportare e promuovere l’ospitalità di qualità a Brescia. Delinea le regole di adesione per host, proprietari di case e gestori di locazioni turistiche, garantendo una comunità professionale e collaborativa.

La nostra struttura di governance assicura una gestione trasparente e efficace, nel pieno rispetto degli obblighi legali del settore. Le procedure operative sono progettate per ottimizzare l’esperienza sia degli host che degli ospiti. 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “BRESCIA HOST”

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato Brescia Host Aps in breve “Brescia Host”, che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

La sede è in Brescia alla Via Inganni 7a C/o lo Studio Legale dell’Avv. Alessandro Nostro ; il trasferimento della sede legale non comporta variazione dello statuto, se avviene all’interno dello stesso Comune, e verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità anche sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi democratici e della libertà e dignità degli associati, senza alcun vincolo politico o confessionale;

Scopo dell’associazione è in particolare:

a) rappresentare, sul territorio nazionale, i proprietari e i gestori di appartamenti (o porzioni di essi) a destinazione residenziale/turistica, concessi in uso e/o godimento in modalità di affitto o locazione di breve e medio periodo (ivi comprese le strutture ricettive extralberghiere in genere), favorendo lo sviluppo delle loro attività e fornendo loro consulenza ed assistenza tecnica, commerciale, legale, fiscale, assicurativa, bancaria e finanziaria, eventualmente tramite il supporto di professionisti specializzati;

b) rappresentare e tutelare gli interessi della categoria degli host di case vacanza presso gli **Enti pubblici e le istituzioni**, favorendo il dialogo con le amministrazioni locali.

c) Organizzare iniziative di orientamento e formazione in materia di sicurezza, diritto e fiscalità;

d) perseguire le migliori condizioni possibili di ospitalità ed integrazione nel territorio, onde favorire il turismo, la mobilità e l’economia locale.

e) favorire interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) perseguire la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

g) effettuare attività di organizzazione e di promozione di espressioni culturali, spettacolo, animazione, intrattenimento, informazione e di crescita civile, organizzate in proprio o da altre organizzazioni.

Art. 3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva, organizzare le seguenti attività:

a) Rappresentare i soci presso le istituzioni locali e nazionali e presso gli organi di stampa, sostenendone le ragioni ed il modo di operare, sottolineandone le differenze sul piano legale, fiscale, normativo, rispetto alle attività alberghiere.

b) Offrire agli associati consulenza nei campi summenzionati.

c) Sensibilizzare e coadiuvare i soci al rispetto della normativa e della sicurezza negli ambienti residenziali.

d) Siglare accordi o convenzioni, con enti pubblici e/o privati che organizzano eventi sociali, commerciali o di promozione turistica, finalizzati a promuovere l’ospitalità negli immobili dei soci, e volti a favorire l’attrazione e l’accesso dei turisti alle migliori condizioni nella zona di riferimento, nonché con altre associazioni di categoria che non abbiano scopi in contrasto con quelli dell’Associazione.

e) Favorire la circolazione a fini turistici di giovani e famiglie, e in generale delle categorie con minori disponibilità economiche.

f) Siglare accordi o convenzioni con professionisti, enti e/o società private al fine di consentire ai soci di ottenere condizioni di vantaggio nell’acquisto di beni e servizi da destinare ai propri immobili.

g) Coadiuvare i soci nella promozione dei propri immobili, anche per mezzo dei “social media” e sito internet, e attraverso accordi con gli enti locali di promozione turistica.

h) ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali; anche con somministrazione di alimenti;

i) Favorire lo scambio, gratuito, tra i soci di reciproco aiuto nelle attività di gestione degli appartamenti, con particolare riferimento alle attività di accoglienza e consegna/ritiro delle chiavi.

l) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che forniscono beni e/o servizi utili e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione.

m) l’Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, succursali e secondarie;

Art.4 – Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone maggiorenni, o i legali rappresentanti di società/associazioni, che, aderendo alla finalità statutarie del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e il regolamento.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto e hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma spontanea, volontaria e gratuita dei propri associati. Ogni attività svolta è infatti da considerarsi a beneficio dell’Associazione stessa. Il socio potrà avere diritto al solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente concordati in sede di Consiglio direttivo, salvo i casi di particolare necessità legati ad attività professionali specifiche, come precisato al punto 5.4.

5.4. L’associazione può, in caso di particolare necessità e a seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, assumere lavoratori dipendenti (non tra i soci) o avvalersi di prestazioni professionali di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati per le loro specifiche professionalità.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale, reputazionale e/o materiale all’associazione stessa.

6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo, e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 Organi dell’associazione.

7.1. Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’assemblea

8.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con e-mail agli associati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione, ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o la delibera dello scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Presidente,

b) elezione del Consiglio direttivo,

c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi (tale attività può altresì essere svolta direttamente dal Consiglio Direttivo),

d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal

e) Direttivo,

f) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione e della data per il versamento,

g) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,

h) approvazione del programma annuale dell’associazione.

8.9. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe scritte.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione. Esso viene distribuito a tutti i soci, partecipanti e non, via e-mail.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza qualificata dei soci (metà più uno) e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da almeno tre membri e massimo quindici membri. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno due membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 9.4. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

c) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi (potere concorrente con quello dell’assemblea)

d) redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;

e) ammette i nuovi soci;

f) esclude i soci salvo successiva ratifica dell’assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea),

2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

4) il Tesoriere ( eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica due anni e può essere rieletto fino a un massimo di due mandati.

Art.11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei Soci; si attiva per

l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; organizza e predispone le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell’Associazione; provvede alla stesura ed all’invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

Art.13 – Il Tesoriere

Provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha altresì il compito di registrare le entrate e le uscite della associazione in un apposito libro cassa e di predisporre il rendiconto annuale da sottoporre alla assemblea, compie le mansioni delegategli dal Presidente.

Art.14 – Il Collegio dei Probiviri

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso.

b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci.

c) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere singolarmente particolari funzioni per l’Associazione. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.

d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi princìpi.

Art.15 – I mezzi finanziari

15.1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

a) quote degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea, ed eventuali contributi liberi da parte degli stessi;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

15.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

15.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve tra i soci durante la vita dell’Associazione. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo Statuto. Art.16 – Rendiconto economico finanziario

16.1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art.17 – Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.18 – Controversie  

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

18.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

I Soci fondatori

Brescia Host ‘Associazione di Promozione Sociale’

Codice Fiscale: 98231820171

Natura Giuridica: 12

Costituzione: 13/12/2024

Sede Legale: Via Inganni 7A, Brescia 25121

Email: info@bresciahost.com

 

Associazione Brescia Host

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